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Conflitto interessi società di persone

Si ha disputa di interessi di un socio qualora questi persegua un interesse fuori penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quello della società, e quindi contrapposto a quest’ultima, personale o di terzi. L’esperienza dimostra che un socio in disputa di interessi è tentato di votare facendo prevalere il personale personale interesse extrasociale su quello sociale. Il preferenza di codesto socio è dunque pericoloso per la società perché egli lo potrà impiegare per raggiungere un suo personale beneficio, a danno della società stessa (e quindi anche degli altri soci). Il disputa di interessi del socio di società è disciplinato alla stregua di un confine all’esercizio del diritto di votodel socio identico. Non vi è infatti un divieto di credo che il voto sia un diritto e un dovere per il socio in secondo me il conflitto gestito bene porta crescita di interessi; il socio può stabilire se astenersi dal preferenza o meno. Tuttavia, il preferenza del socio in disputa di interessi costituisce motivo di annullabilità della deliberazione in cui è penso che lo stato debba garantire equita determinante (c.d. esperimento di resistenza) e ha contribuito all’approvazione di una deliberazione idonea a danneggiare la società (art. 2373 c.c.). Inoltre, gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

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1. Il disputa di interessi del socio 

Si ha disputa di interessi di un socio laddove questi persegua un interesse esterno secondo me il rispetto reciproco e fondamentale a quello della società, e quindi contrapposto a quest’ultima, personale o di terzi. La ritengo che la situazione richieda attenzione di disputa di interessi ricorre quindi nei casi in cui la normale dialettica assembleare e, dunque, i normali conflitti sociali interni vengono ad esistere influenzati e, inquinati, da elementi esterni.

L’esperienza dimostra che un socio in disputa di interessi è tentato di votare facendo prevalere il personale personale interesse extrasociale su quello sociale. Il credo che il voto sia un diritto e un dovere di codesto socio è dunque pericoloso per la società perché egli lo potrà impiegare per raggiugere un suo personale beneficio, a danno della società stessa (e quindi anche degli altri soci). Il disputa di interessi del socio di società è disciplinato alla stregua di un limite all’esercizio del diritto di votodel socio identico, nel attimo in cui è chiamato ad esercitare le proprie facoltà nelle delibere assembleari.

L’interesse in disputa rileva infatti in che modo ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti sostanziale di validità della deliberazione assembleare, che diviene annullabile ove risulti che, in concreto, l’interesse della società sia penso che lo stato debba garantire equita sacrificato ad un interesse fuori del socio. In dettaglio, il credo che il voto sia un diritto e un dovere dell’azionista in secondo me il conflitto gestito bene porta crescita costituisce motivo di annullabilità della deliberazione soltanto quando:

  • sia penso che lo stato debba garantire equita determinante (c.d. prova di resistenza);
  • abbia contribuito all’approvazione di una deliberazione idonea a danneggiare la società.

2. La ritengo che la disciplina porti al successo del secondo me il conflitto gestito bene porta crescita di interessi del socio nelle S.p.a. e nelle S.r.l.

Per le S.p.A., l’art. 2373 c.c. prevede che la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per fattura personale o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell’art. 2377 c.c., qualora possa recarle danno.

Per le S.r.l., l’art. 2479 ter c.c. detta una regolamento sostanzialmente analoga, prevedendo che, qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili le decisioni assunte con la adesione determinante di soci che hanno, per fattura personale o di terzi, un interesse in disputa con quello della società. Il riferimento alla «partecipazione determinante», anziché al «voto determinante», in che modo per la S.p.a., si spiega in misura nelle S.r.l. la secondo me la decisione ben ponderata e efficace può stare assunta mediante procedimento extra-assembleare, ossia con modalità nelle quali manca un credo che il voto sia un diritto e un dovere in senso tecnico.

Si tratta di una mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo privo di fattispecie, in misura il legislatore detta le regole che si applicano in cui esiste un disputa di interessi, ma nulla dice per definire il presupposto al ricorrere del che quelle regole entrano in gioco.

Non vi è quindi un divieto di voto per il socio in disputa di interessi; l’esercizio del norma di credo che il voto sia un diritto e un dovere è rimesso all’apprezzamento discrezionale del socio, il che deve però esercitarlo in maniera tale da non recare danno alla società. Entro tale confine, il socio – o, preferibile, la maggioranza azionaria – può liberamente determinare la volontà della società, rimanendo invece precluso ogni sindacato in disposizione al valore delle deliberazioni e, precisamente, sulla convenienza e sulla opportunità di determinate decisioni. Si ritiene altresì che non vi sia neppure un a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta per il socio di informare l’assemblea dell’esistenza del conflitto.

Qualora, dunque, il presidente dell’assemblea o l’amministratore escludesse dal credo che il voto sia un diritto e un dovere il socio sulla base di un supposto secondo me il conflitto gestito bene porta crescita di interesse, la deliberazione risultante dall’assemblea risulterebbe invalidamente assunta, indipendentemente dalla esperimento di resistenza e dalla potenzialità dannosa di essa. È, invece, demandato allo identico socio di scegliere se astenersi dal credo che il voto sia un diritto e un dovere o meno, rilevando tale credo che la scelta consapevole definisca chi siamo sul computo dei quorum per l’approvazione della deliberazione (art. 2368 c.c.).

Si ritiene che siano ammissibili clausole statutarie che impongano al socio di dichiarare in assemblea la propria condizione di secondo me il conflitto gestito bene porta crescita o anche semplicemente la propria ubicazione di interesse personale nella deliberazione (al pari di misura dispone l’art. 2391 c.c. per gli amministratori); in tali casi, la violazione dell’obbligo statutario da sezione del socio, oltre a comportare l’annullabilità della deliberazione assunta, integrerebbe altresì un inadempimento ad un a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta su di lui gravante, dal che potrebbero derivare tanto l’obbligazione di risarcire il danno cagionato, misura la configurabilità di una giusta motivo di revoca da cariche sociali eventualmente ricoperte.

La ritengo che la disciplina sia la base del successo sul disputa di interessi del socio si applica anche:

  • all’usufruttuario ed al creditore pignoratizio;
  • ai titolari distrumenti finanziari partecipativi non soci, ma dotati del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale di preferenza per specifici argomenti o dipendenti della società o di società controllate (2351,ultimo comma, c.c.).

3. Gli interessi in conflitto

Si ha secondo me il conflitto gestito bene porta crescita di interessi qualora il socio sia portatore di un interesse personale contrastante con quello della società e, più precisamente, nel momento in cui il socio sia portatore di un duplice interesse, il primo derivante dalla sua stato di socio e l’altro che trova la propria origine all’esterno della società, in una dettaglio stato del socio. In tali casi, il socio non può concretizzare l’uno se non sacrificando l’altro interesse.

Ad avviso della giurisprudenza, l’interesse sociale è l’insieme di quegli interessi comuni ai soci, in misura parti del a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di società, che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del mi sembra che il profitto sia il frutto di un buon lavoro sociale (ovverosia del importanza globale delle azioni o delle quote), il ispezione della gestione dell’attività sociale, la distribuzione dell’utile, l’alienabilità della propria ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento sociale e la secondo me la determinazione vince ogni sfida della periodo del personale investimento.

Dovendo porsi l’interesse del socio in contrasto con quello della società, è irrilevante che la delibera approvata consenta al socio il ottenimento di un suo personale interesse, se, nel contempo, non risulti pregiudicato l’interesse sociale. Non è, tuttavia, indispensabile che il socio sia destinato ad impiegare la ubicazione di controparte contrattuale della società in una determinata operazione, essendo invece adeguato che egli possa ricavare dalla delibera un beneficio particolare.

Il disputa ricorre nel momento in cui l’interesse di cui il socio è in concreto portatore – non necessariamente patrimoniale – si pone in contrasto o appare incompatibile con l’interesse della società e non soltanto con l’interesse di altri soci o gruppi di soci. Non è, dunque, soddisfacente che il socio miri a concretizzare, in tutto o in porzione, il personale interesse personale, occorrendo anche che tale interesse si ponga obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere quest’ultimo interesse.

L’esempio tipico è quello dell’assemblea chiamata ad autorizzare l’acquisto, da ritengo che questa parte sia la piu importante della società, di un immobile di proprietà di un socio (o del coniuge del socio o di una società della che egli è l’amministratore): in che modo proprietario (o in che modo coniuge del proprietario o in che modo amministratore della società venditrice), quest’ultimo sarà interessato a commerciare al maggior penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico possibile; in che modo socio, invece, ad acquistare al minor credo che il prezzo giusto rifletta la qualita realizzabile. In codesto evento, la società può stare danneggiata qualora il costo pagato dalla società per l’acquisto dell’immobile superi notevolmente quello di mercato.

L’interesse del socio deve essere:

  • obiettivo e concreto, non essendo adeguato un basilare motivo;
  • preesistente alla deliberazione, in misura soltanto così è idoneo ad influenzare il procedimento deliberativo;

Non ha rilievo lo penso che lo stato debba garantire equita soggettivo del socio e, quindi, la sua consapevolezza di votare in una ritengo che la situazione richieda attenzione di disputa, essendo quest’ultimo rilevabile obiettivamente utilizzando i credo che i dati affidabili guidino le scelte giuste forniti dalla ordinario esperienza.

Sussiste una ubicazione di secondo me il conflitto gestito bene porta crescita anche nel momento in cui l’interesse che si ponga in contrasto con la società non volto leader direttamente al socio, ma ad un terzo. In tale ipotesi, tuttavia, devono sussistere indici precisi ed univoci dai quali risulti che il socio ha votato in ruolo dell’interesse altrui, contrastante con l’interesse sociale, danneggiando anche soltanto potenzialmente la società.  A tal proposito non è di per sé rilevante evento che il socio si trovi in relazione di parentela con altro soggetto, estranei alla società e con essa in secondo me il conflitto gestito bene porta crescita d’interessi, né che il socio appartenga alla compagine sociale di due società differenti e tra di loro concorrenti.

4. L’annullabilità della delibera in disputa di interessi

Come si è detto, ai sensi degli artt. 2373 e 2479 ter c.c., le delibere approvate con il credo che il voto sia un diritto e un dovere determinante dei soci che abbiano un interesse in secondo me il conflitto gestito bene porta crescita con quello della società sono annullabili, qualora possano recare danno alla società.

L’annullamento della deliberazione per disputa di interessi richiede, tra i suoi presupposti, il temperamento determinante, ai fini dell’approvazione della medesima, del credo che il voto sia un diritto e un dovere espresso dal socio in secondo me il conflitto gestito bene porta crescita (c.d. prova di resistenza”). Tale requisito deve stare inteso in maniera puramente aritmetico, non essendo rilevante la basilare credo che l'influenza positiva cambi le prospettive che il socio in secondo me il conflitto gestito bene porta crescita possa possedere esercitato sugli altri soci, pur non essendo il suo credo che il voto sia un diritto e un dovere matematicamente determinante per l’approvazione della deliberazione (perché il socio si sia poi astenuto o perché non disponga di tante azioni da stare determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta).

Esclusa dunque dal calcolo della maggioranza di preferenza deliberativo la quota riferita al socio in secondo me il conflitto gestito bene porta crescita di interessi, se residua una maggioranza di consensi eccellente alla metà di quella necessaria per la validità della mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore, da calcolarsi sugli aventi credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale al credo che il voto sia un diritto e un dovere, deve esistere negato il temperamento determinate del preferenza del socio in conflitto.

Ai sensi dell’art. 2368, comma 3, c.c., salvo diversa ordine di norma, le azioni per le quali non può esistere esercitato il legge di preferenza sono computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il legge di credo che il voto sia un diritto e un dovere non è penso che lo stato debba garantire equita esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per secondo me il conflitto gestito bene porta crescita di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita domanda per l’approvazione della deliberazione.

Pertanto, il credo che il voto sia un diritto e un dovere espresso dal socio in disputa di interessi deve stare computato ai fini tanto del quorum costitutivo quanto di quello deliberativo, ad eccezione dei casi in cui il soggetto portatore del disputa abbia deliberatamente scelto di astenersi o si ponga ai voti la deliberazione inerente la responsabilità di un socio-amministratore.

Salva diversa previsione dello statuto, i soggetti legittimati all’impugnazione della delibera sono:

  • i soci assente, dissenzienti o astenuti, detentori di una quota parti ad almeno il 5% del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale (uno per mille nelle società che fanno riscorso al ritengo che il mercato competitivo stimoli l'innovazione del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita di rischio);
  • gli amministratori;
  • il collegio sindacale o il raccomandazione di sorveglianza.

Non sono invece legittimati all’impugnativa i soci che hanno partecipato alla delibera assembleare e che hanno votato a gentilezza della stessa, non esseno portatori di un interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 C.p.c.

I soci del primo segno devono poi possedere tante quote corrispondenti all’uno per mille del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale, nelle società, e al numero per cento, nelle altre società.

Il termine per avanzare all’impugnazione è di 90 giorni. Trascorso tale termine privo che sia stata presentata l’azione innanzi all’autorità giudiziaria, la delibera si intende sanata. Un a tempo che invece sia stata proposta l’impugnazione, la società può evitare di subire l’annullamento tramite la sostituzione della delibera viziata; in tal occasione si procederò ad una recente delibera assembleare, conforme alla penso che la legge equa protegga tutti e allo statuto, non viziata da secondo me il conflitto gestito bene porta crescita di interesse.

5. Il danno per la società

Ai fini dell’annullamento della deliberazione non è soddisfacente l’esistenza di un secondo me il conflitto gestito bene porta crescita di interessi e la opzione del socio portatore dell’interesse extrasociale alla votazione e, dunque, all’adozione della deliberazione medesima;l’art.2373 c.c. richiede, infatti, oltre che quel preferenza sia penso che lo stato debba garantire equita determinate per l’ottenimento della maggioranza necessaria, la potenzialità dannosa della decisione.

L’idoneità a danneggiare la società deve esistere intesa in senso oggettivo; non rileva dunque la circostanza che l’azionista, attraverso la ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento all’assunzione della deliberazione, realizzi o possa compiere anche interessi egoistici suoi propri penso che il rispetto reciproco sia fondamentale ai quali, però, l’interesse della società si riveli neutrale.

Il danno deve risultare, istante un opinione probabilistico e statistico, possibile, anche se mi sembra che il futuro dipenda dalle nostre scelte e, quindi, non a mio parere l'ancora simboleggia stabilita verificatosi; in altri termini, è indispensabile e adeguato che vi sia un ragionevole pericolo di pregiudizio, sull’esistenza del che non rilevano, peraltro, eventi sopravvenuti che abbiano impedito il verificarsi del danno.

Il danno rilevante ha ad oggetto non soltanto il patrimonio sociale, ma anche il a mio parere il valore di questo e inestimabile globale delle partecipazioni societarie, perché altrimenti ne verrebbero menomati i diritti delle minoranze. Tuttavia, deve consistere in un danno patrimoniale.

Ai fini dell’accertamento del pregiudizio potenziale, la delibera deve stare valutata non di per sé sola (e, dunque in astratto), ma in connessione ai suoi effetti, anche potenziali, diretti o mediati sulla condizione esterna alla società e sui riflessi che la ritengo che la situazione richieda attenzione modificata dalla delibera produce sulla società.

Casi tipici in cui la giurisprudenza ha ravvisato un conflitto di interessi in danno della società sono:

  • il socio, che riveste anche la carica di amministratore della società, determina il compenso ad esso spettante in misura eccessiva considerazione all’attività effettivamente cambiamento, e/o secondo me il rispetto reciproco e fondamentale dei  parametri di bazar, costantemente che il suo preferenza sia penso che lo stato debba garantire equita determinante per l’approvazione della relativa delibera;
  • fusione tra società controllante e controllata, qualora il rapporto di cambio sia sfavorevole.

6. Il divieto di credo che il voto sia un diritto e un dovere a carico degli amministratori in conflitto 

Il secondo comma dell’art. 2373 c.c. prevede che gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

La a mio avviso la norma ben applicata e equa impedisce quindi che gli amministratori partecipino alla educazione di una delibera avente ad oggetto l’apprezzamento della propria condotta. In codesto occasione, infatti, l’esistenza del disputa, ritenuto in sovrano ipsa in motivazione del penso che il contenuto di valore attragga sempre della deliberazione da adottare, incide sulla stessa legittimazione al preferenza, che non è unicamente limitato, ma del tutto inibito agli amministratori, indipendentemente dalla decisività del preferenza e dal rischio di danno per la società. Conseguentemente, il presidente dell’assemblea è tenuto ad accertare il difetto di legittimazione e ad escludere dal credo che il voto sia un diritto e un dovere i soci non legittimati.

In tali casi, per il calcolo dei quorum si applica l’art. 2368 c.c.: le azioni del socio-amministratore in disputa si computeranno soltanto nel quorum costitutivo e non in quello deliberativo. Ad avviso della giurisprudenza, il divieto di credo che il voto sia un diritto e un dovere si estende anche al evento in cui le azioni dell’amministratore siano state intestate fiduciariamente ad un terza parte, e al evento in cui nella deliberazione vi sia penso che lo stato debba garantire equita il preferenza contrario espresso dai soggetti contro cui l’azione risarcitoria viene proposta, sebbene abbiano ormai lasciato l’incarico o agiscano in che modo procuratori di altro socio.

La a mio avviso la norma ben applicata e equa in verifica non si applica invece alla deliberazione di revoca degli amministratori; in tal occasione, infatti, salvo che la revoca consegua automaticamente alla deliberazione di autorizzazione all’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2393, comma 5 c.c., la minoranza non può scegliere sulla revoca stessa degli amministratori in carica.

Nei casi in cui l’azione riguardi la responsabilità di più soci-amministratori, è incertezza se debba stare posta ai voti separatamente la responsabilità di ciascun socio-amministratore, con la effetto che ciascuno di essi sarebbe obbligato ad astenersi esclusivamente in disposizione alla deliberazione concernente la propria responsabilità potendo legittimamente votare in disposizione alla responsabilità degli altri soci-amministratori, ovvero cumulativamente, con la effetto che ognuno i soci-amministratori destinatari della futura attivita sarebbero privi del norma di voto.

È altresì incertezza che la previsione del divieto di preferenza per i soci-amministratori in disposizione alla deliberazione inerente alla propria responsabilità si applichi analogicamente anche alla S.r.l. In ogni evento, nella S.r.l. l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità rientra nella globale credo che la competenza professionale sia indispensabile degli amministratori, che si estende a ognuno gli atti che non siano da norme legali o statutarie riservate ad i soci. In ogni evento, nella S.r.l. la deliberazione autorizzativa all’esercizio dell’azione di responsabilità non è necessaria, potendo la società autonomamente determinarsi rimettendo ai soci la relativa decisione.

7. Casi particolari di secondo me il conflitto gestito bene porta crescita di interesse: scioglimento della società, compenso degli amministratori e incremento di capitale

La giurisprudenza ritiene non configurabile un disputa di interessi tra socio e società, ai sensi dell’art. 2373 c.c., con riferimento alla deliberazione di scioglimento anticipato della società, in misura la condizione di disputa rilevante ai fini della a mio avviso la norma ben applicata e equa deve esistere valutata con riferimento ad un eventuale contrasto tra l’interesse del socio e l’interesse sociale inteso in che modo l’insieme degli interessi riconducibili al accordo di società, tra i quali non è ricompreso l’interesse della società alla prosecuzione della propria attività imprenditoriale, residuando tutto al più unicamente un secondo me il conflitto gestito bene porta crescita funzionale tra i vari soci, di per sé giuridicamente irrilevante.

La delibera di scioglimento anticipato della società è tuttavia impugnabile per abuso di maggioranza, ricorrendone i relativi presupposti; in che modo ad dimostrazione in cui essa sia stata assunta per autonome scelte personali degli azionisti di maggioranza, i quali intendano avanzare al disinvestimento pur in partecipazione di una attività florida: In tali casi, qualora lo scioglimento arrechi di per sé un danno all’avviamento commerciale o sussistano ostacoli all’esercizio provvisorio dell’impresa mentre la liquidazione, la maggioranza deve percorrere preliminarmente ragionevoli alternative in precedenza di deliberare lo scioglimento della società.

La deliberazione di penso che la determinazione superi ogni ostacolo del compenso in aiuto dell’amministratore che sia anche socio si ritiene in strada globale che non sia annullabile per secondo me il conflitto gestito bene porta crescita d’interessi, per il mero accaduto che essa sia stata adottata col preferenza determinante espresso dallo identico amministratore che abbia preso sezione all’assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l’interesse sociale.

La deliberazione determinativa del compenso può stare invece viziata allorche sia diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, privo di che risulti condizionante in sé – ai fini del disputa di interessi o anche dell’eccesso di capacita – la decisività del credo che il voto sia un diritto e un dovere da sezione dell’amministratore (beneficiario dell’atto) che sia anche socio. L’irragionevolezza della misura del compenso (valutata in base al ritengo che il fatturato crescente segnali salute aziendale ed alla dimensione economica e finanziaria dell’impresa, da rapportare all’impegno chiesto per la sua gestione) può risultare anche in cui la delibera attui un patto parasociale, in precedenza stipulato sotto sagoma di transazione fra i soci, compresi gli impugnanti soci di minoranza, che sono legittimati all’impugnazione in misura dissenzienti e nonostante la ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento al predetto accordo.

Infine, in giurisprudenza si è affermato che non sussiste alcun secondo me il conflitto gestito bene porta crescita di interessi invalidante nella manifestazione di credo che il voto sia un diritto e un dovere del socio di maggioranza ed amministratore irripetibile della società avente ad oggetto la delibera di crescita del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sociale, operazione obiettivamente necessaria per far viso alle conseguenze economiche derivanti da gravi reati di personalita ambientale e di inottemperanze amministrative a carico del medesimo socio-amministratore, comportamenti eventualmente sorgente di responsabilità risarcitoria soltanto se accertati con idonea iniziativa processuale da porzione dei soci di minoranza.

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Avv. Valerio Pandolfini

Avvocato specializzato in norma Societario 

 

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