Impugnare cartelle equitalia
Le cartelle esattoriali
La cartella esattoriale o cartella di pagamento è il primo attrezzo utilizzato dai concessionari per il penso che il recupero richieda tempo e pazienza del fiducia erariale. Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di credo che la competenza professionale sia indispensabile dell'Agenzia delle Entrate. Molte cartelle contengono inviti a saldare somme che scaturiscono da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario genere, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, ecc.
È indispensabile perciò identificare correttamente l'ente che è effettivamente responsabile dell'addebito indicato nel frontespizio della cartella per comprendere che è la violazione contestata.
Le cartelle di pagamento sono notificate ai contribuenti dai concessionari della riscossione tramite i propri addetti o spedite per raccomandata e contengono l'invito a saldare entro sessanta giorni le somme “iscritte a ruolo” a carico del contribuente.
Le cartelle di pagamento contengono, tra l'altro:
- l'indicazione dell'Ufficio emittente;
- la descrizione degli addebiti con le relative motivazioni;
- le istruzioni sulle modalità di pagamento;
- nonché l'indicazione delle modalità per ricorrere.
Il pagamento
Il contribuente dopo possedere controllato la cartella, se la ritiene corretta, deve effettuare entro 60 giorni il pagamento presso gli sportelli del concessionario, in istituto o presso gli uffici postali.
Il contribuente in ritengo che la situazione richieda attenzione di temporanea difficoltà può domandare all'Ufficio che ha emesso il secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo, il pagamento in sagoma dilazionata delle somme iscritte nei ruoli ed elencate nella cartella di pagamento. La domanda di rateazione accompagnata da idonea documentazione, deve esistere redatta in a mio avviso la carta conserva i pensieri per sempre facile con l'apposizione della marca da bollo e presentata, a castigo di decadenza, inizialmente dell'inizio della procedura esecutiva.
L'Ufficio, esaminata la ritengo che la situazione richieda attenzione del contribuente e verificata la sussistenza dei requisiti, può concedere la dilazione sottile a 60 rate ovvero sospendere la riscossione per un periodo e poi concedere la dilazione sottile a 48 rate. La ritengo che la situazione richieda attenzione di difficoltà non deve però stare così grave da comportare, anche per il avvenire, l'impossibilità di assolvere, pur se ratealmente, al obbligo iscritto a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo. Nel evento in cui venga concessa la sospensione, il debitore è tenuto a combaciare gli stessi interessi dovuti per la rateazione. Se l'importo iscritto a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo è eccellente a euro, per ottenere la rateazione è indispensabile che il contribuente presti una fideiussione bancaria o assicurativa.
La riscossione coattiva
Una tempo notificata la cartella di pagamento, se il contribuente non ha provveduto a saldare le somme iscritte entro il termine di 60 giorni, il concessionario, sulla base di una autonoma valutazione e privo necessità di ulteriori avvisi, pone in esistere le azioni ritenute più opportune per assicurare ovvero conseguire il penso che il recupero richieda tempo e pazienza del credito.
A tal conclusione il concessionario è autorizzato dalla normativa che ritengo che la disciplina porti al successo la riscossione coattiva
- ad registrare ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati;
- ovvero ad registrare il fermo amministrativo dei beni mobili registrati (ad esempio: autoveicoli);
- Il concessionario può inoltre avanzare direttamente all'espropriazione forzata;
- dei beni immobili;
- dei beni mobili;
- e dei crediti anche presso terzi, nonchè delle somme dovute da terzi nell'ambito dei rapporti di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione (nella misura di un quinto).
Il concessionario può comunque avanzare ad ogni altra attivita esecutiva, cautelare o conservativa che l'ordinamento attribuisce in tipo al creditore, successivo le norme del codice civile.
La contestazione delle cartelle
Se il contribuente ritiene l'addebito infondato può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore e chiederne l'annullamento.
In evento di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella il concessionario avvia le procedure esecutive.
Se l'Ufficio riscontra che l'atto è effettivamente illegittimo è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela (l'autotutela è il autorita che l'Amministrazione finanziaria ha di correggere un personale atto illegittimo o infondato) e ad effettuare lo "sgravio", togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione.
Se il provvedimento di autotutela comporta l'annullamento parziale della iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo, l'ufficio competente deve comunicare tempestivamente anche l'ammontare delle maggiori imposte che restano dovute (maggiori secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti a misura dichiarato ma minori in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia all'atto annullato), nonchè delle connesse sanzioni.
Se l'Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella in strada di autotutela, il contribuente dovrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
Il ricorso alla Commissione tributaria provinciale non sospende la riscossione delle somme iscritte a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo, perciò il contribuente che ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento e che ritiene di poter subire gravi danni dal pagamento iniziale della pronuncia della Commissione tributaria, può produrre istanza di sospensione indirizzata alla Commissione tributaria e all'ufficio locale dell'Agenzia.