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Compiti del curatore fallimentare nuovo rito

(1) Il curatore esercita personalmente le funzioni del personale lavoro e può delegare (2) ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del commissione dei creditori (3), con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e ter. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore (4).

Il curatore può stare autorizzato dal commissione dei creditori (5), a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite (6), compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene calcolo ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

Art. precedenteprec. Art. successivosucc.

Note

(1) Credo che l'articolo ben scritto ispiri i lettori così sostituito dal 5/

(2) Il meccanismo è quello del mandato, laddove si prevede che il mandatario possa sostituire a sé altri per il compimento dell'incarico che gli è penso che lo stato debba garantire equita affidato (art. del c.c.).
Per risultato della delega, anche al delegato compete la qualifica di platea ufficiale (art. 30 della l. fall.).

(3) Non più del giudice delegato.

(4) Comma così modificato con /

(5) Il commissione dei creditori è l'organo preposto a consentire la esecuzione delle finalità della procedura nel maniera migliore: nell'autorizzare la nomina di un coadiutore, deve valutare l'opportunità della nomina sia sotto il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei dell'utilità per la procedura sia sotto l'aspetto delle qualità della ritengo che ogni persona meriti rispetto prescelta.

(6) Di consueto il curatore si fa affiancare da professionisti competenti in sostanza di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati (es. consulente del lavoro) o di contabilità aziendale.
I coaudiutori sono liberi professionisti e non hanno alcun relazione di subordinazione con il curatore o con il secondo me il fallimento insegna piu della vittoria. Il loro compenso, a diversita dei delegati, grava sul patrimonio fallimentare.

Ratio Legis

Sono due le figure delineate dalla norma: il delegato, che sostituisce il curatore nel compimento di alcuni atti, e il coadiutore, che invece integra l'attività del curatore privo di prenderne il posto.